Art. 1
(Denominazione - sede - durata)
E' costituita un'associazione
apolitica, multiconfessionale, volontaria
denominata "COTRONIX organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus)". L’associazione assume nella propria denominazione la
qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in
breve Onlus) che ne costituisce segno distintivo ed a tale scopo viene
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione è costituita ed opera all’esterno e fa riferimento alla
normativa di cui alla Legge 49/1987 (disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nonché alla normativa di
cui al Decreto Legislativo 460/1997 (Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazione non
lucrative di utilità sociale).
Essa ha durata illimitata ed ha sede in Roma, attualmente in Viale
delle Milizie, 3 Scala D int. 12 - 00192 Roma (Italy).
Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o
internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio
Direttivo.
Art. 2 (Statuto e regolamento)
L'associazione "COTRONIX" è
disciplinata dal
presente statuto, e per quanto da esso non disciplinato, troveranno
applicazioni le disposizioni in materia dettate dalla legislazione
regionale, statale e comunitaria vigenti.
E' facoltà dell'assemblea predisporre uno o più regolamenti di
esecuzione dello statuto.
Art. 3
(Finalità)
Scopo esclusivo dell'associazione è di favorire la solidarietà
sociale in tutte le sue forme, sia con iniziative locali, che
attraverso gli interscambi con altri Paesi nonché con attività di
cooperazione alla crescita economica ed allo sviluppo in favore delle
popolazioni di Paesi del terzo mondo che versino in condizioni di
obiettiva indigenza e di arretratezza economica.
Persegue la propria finalità attraverso attività di assistenza sociale
e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei
diritti civili.
Essa opera, in particolare, a favore dei minori svantaggiati in ragione
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dei
portatori di handicap, degli anziani e dei malati in stato di indigenza.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra elencate. Potrà tuttavia svolgere tutte le attività
connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività
accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste dal
presente articolo, purché connesse, ed accessorie, ai fini sociali ed
istituzionali nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e
successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2 bis del
D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste,
l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari per
il regolare funzionamento ovvero in ragione delle qualifiche o
specializzazioni richieste per l'attività da svolgere.
Art. 4
(Progetti)
L'associazione persegue le proprie
finalità attraverso progetti che riguardano i settori seguenti:
a) SENSIBILIZZAZIONE dell'opinione pubblica con iniziative di studio e
divulgazione aventi varie forme;
b) COOPERAZIONE: progetti di collaborazione con altri enti pubblici e
privati;
c) AIUTI: progetti di cooperazione allo sviluppo e reperimento dei
sussidi necessari per la loro realizzazione;
d) FORMAZIONE: progetti di formazione professionale e non, a favore dei
soggetti svantaggiati e di coloro che svolgono attività di volontariato
nei loro confronti;
e) TURISMO SOCIALE: fornisce gli strumenti finanziari-conoscitivi per
lo sviluppo del turismo sociale in tutte le sue forme;
f) SOSTEGNO ECONOMICO: si occupa di trovare famiglie che aiutino a
mantenere minori e giovani in stato di indigenza al fine di favorirne
la formazione culturale e l'inserimento nel mondo del lavoro nel
rispetto delle culture di origine.
E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse
da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle
attività ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla normativa di
riferimento come vigente.
Art. 5
(Gli associati - ammissione)
L'associazione si compone di un numero
indeterminato di associati
ovvero persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, senza
distinzione di cultura, classe sociale, sesso, religione, nazionalità e
razze, che ne condividono gli scopi. Tra gli associati vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Sono associati coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che
ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal C.D.N.
Essi si impegnano ad osservare il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi
dell'associazione.
L'associazione si basa in modo determinante e prevalente sulle
prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati che
possono essere:
a) FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto della costituzione
dell'associazione;
b) ORDINARI: tutti coloro che su domanda sono ammessi dal C.D.N. a far
parte dell'associazione;
c) JUNIORES: tutti gli associati minorenni la cui domanda di adesione,
autorizzata da chi ne esercita la patria potestà, viene accettata
d'ufficio;
d) SOSTENITORI: gli associati che contribuiscono finanziariamente alle
attività dell'associazione pagando una quota associativa almeno doppia
rispetto a quella dei soci ordinari.
e) ONORARI: che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D.N.
per meriti particolari.
Art. 6
(Gli aderenti - Diritti e doveri)
Gli associati hanno diritto a
partecipare alle Assemblee, a votare,
se maggiorenni, direttamente o per delega e a recedere
dall'appartenenza all'associazione. Essi hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e
possono essere eletti a cariche sociali. Gli associati non hanno
diritto ad alcun compenso, mentre hanno il diritto di essere rimborsati
delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti
stabiliti dalla organizzazione stessa e dalla legge vigente.
Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale,
spontaneo e senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri
associati è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza e buona fede. Gli associati sono tenuti a pagare le quote
sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
Le quote associative non sono né rimborsabili né trasferibili.
Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
a) dimissioni volontarie, comunicate al Segretario del C.D.N. per mezzo
di raccomandata;
b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno
un anno;
c) espulsione a causa di indegnità deliberata dall'assemblea, anche su
suggerimento del C.D.N., a causa di gravi inadempimenti agli obblighi
statutari, con la maggioranza dei due terzi dei presenti e comunicata
per iscritto all'associato.
Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il C.D.N.,
nei trenta giorni successivi, convocherà l'Assemblea che si esprimerà
definitivamente in merito all'esclusione. L'interessato potrà impugnare
la delibera di espulsione avanti il Collegio Arbitrale di cui al
successivo art. 20.
Gli associati possono essere assicurati per malattie, infortunio, e per
la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione può' assicurarsi
per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 7
(Indicazione degli Organi)
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo Nazionale (denominato C.D.N. nel
presente Statuto), il Presidente, il Vice Presidente, Il
Segretario-Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8
( L'Assemblea)
L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola con
il pagamento della quota associativa annuale.
L'assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria. Le
assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio
scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata
per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione
in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi
amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1 (uno);
il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle
formalità a tal fine necessarie.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo
dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo
indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il
mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per
l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio
Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia
richiesta almeno 1/3 degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea
dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
In caso di comprovata inerzia da parte del Presidente nel convocare
l'assemblea, questa può essere convocata dal Vice-Presidente o dal
Segretario.
L'assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno
sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti
dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri,
scelti fra gli associati che hanno diritto di partecipazione in
assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per
il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di
membri dimissionari o radiati;
e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e ove
costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che
il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla
legge o dallo statuto.
L'assemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni del presente statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto
previsto dal presente statuto;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in
base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è
regolarmente costituita con la metà più uno degli associati e delibera
validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti
dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è
indispensabile, quale sia la convocazione, il voto favorevole di almeno
2/3 degli associati.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione
dell'associazione è indispensabile, quale sia la convocazione, il voto
favorevole di almeno 2/3 degli associati.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre
presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal
Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo,
dall'associato fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di
questo, dall'associato ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in
occasione della delibera di scioglimento dell'ente.
Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche
professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli
necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche
problematiche.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,
a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo
quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su
apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi
sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli
associati, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si
attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale
e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente
istituite a norma dell'art. 1.
Le delibere prese dall'assemblea degli associati nel rispetto delle
norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti gli associati
dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o
astenuti dal voto.
Per ulteriori modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee
potranno essere predisposti uno o più regolamenti.
Art. 9
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l'organo di
amministrazione e di direzione
dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri
ad un numero massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il
Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea degli associati che ne
determina anche il numero, attraverso regolari elezioni, secondo
modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo
regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario-Tesoriere.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, sono eletti
direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci
fondatori.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme
contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea degli
associati in conformità al presente statuto;
b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali
regolamenti;
c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea degli
associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione,
sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si
renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea degli
associati;
f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di
attività approvato dall'assemblea degli associati;
g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
h) pianificare
l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti
di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo
svolgimento dell'attività sociale;
i) decidere in merito
all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia
contratto che si riveli necessario per l'amministrazione
dell'associazione;
j) adottare atti a carattere patrimoniale e
finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a
norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.
Possono essere eletti consiglieri soltanto gli associati maggiorenni in
regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente
lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta
almeno due consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà
riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
In caso di comprovata inerzia da parte del Presidente nel convocare il
Consiglio, questo può essere convocato dal Vice-Presidente o dal
Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta
da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso
di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non
sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla
fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed
il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi
della segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal
consigliere più anziano presente.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 2
(due) consiglieri, nel caso di Consiglio composto da tre membri, di
almeno 3 (tre) consiglieri nel caso di Consiglio composto fino a 5
(cinque) membri e di almeno 4 (quattro) consiglieri negli altri casi e
vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
In seno al Consiglio non è ammessa delega; l'ingiustificata assenza di
un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo,
comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere
decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si
provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di
consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero
consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito
verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura
del Segretario-Tesoriere sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
in caso di assenza del Segretario-Tesoriere, il Presidente nomina a
tale scopo, fra i presenti, un segretario.
Art. 10
(Il presidente dell'Associazione)
Il Presidente è il rappresentante
legale dell'associazione, nonché
Presidente dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari
sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce
delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano
l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di
altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente
esercita i seguenti poteri:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio
direttivo;
b) assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone
stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o
dall'assemblea degli associati, per quanto di loro competenza;
c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente
parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più
consiglieri;
d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-Tesoriere;
e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la
realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole
poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione
dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri,
previa autorizzazione del consiglio direttivo;
g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo
statuto.
Art. 11
( Vice presidente dell'associazione)
Il Vice Presidente dell'associazione
rappresenta l'associazione in
tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a
farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso
intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto
l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli
consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di
volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire
personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri,
previo rilascio di apposita delega.
Art. 12
(Segretario-Tesoriere)
Il Segretario-Tesoriere è scelto dal
Consiglio Direttivo fra i suoi
membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il
disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive
impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni
altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente
e che lo statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve
comunicare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i
termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello
svolgimento dell'attività sociale.
Il Segretario-Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio
consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale,
proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita
relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta
propria dal Presidente.
Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui
al precedente articolo 10, il Segretario-Tesoriere decade dal suo
ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal
Consiglio Direttivo.
Art. 13
(Collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
un organo eventuale
dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea
dei soci.
Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre)
supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra gli associati
maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi
durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i
suoi componenti.
Nessun componente del collegio può essere anche membro del Consiglio
Direttivo.
Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la
gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo
alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-Tesoriere.
Il controllo sulla gestione avverrà periodicamente ed alla fine di
ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei
verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del
controllo.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita
relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea degli
associati le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.
Art.
14 (Collegio dei probiviri)
L'assemblea degli associati può
eleggere, se lo riterrà opportuno,
un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra gli
associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota
associativa.
I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni
e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a
maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio
decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi
dell'associazione, e fra l'associazione e gli associati. Esso si
pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla
interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con
ogni altra carica sociale.
Art. 15
( Gratuità degli incarichi)
Tutte le cariche menzionate nel
presente statuto sono gratuite salvo
il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per
conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico
incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 16
(Patrimonio dell'Associazione)
Il patrimonio associativo è
indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di
proprietà dell'associazione
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dagli avanzi di gestione;
4) da ogni altro bene e diritto di cui
l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio
non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali
l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura
l'associazione.
Gli associati espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere
una quota del patrimonio dell'associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
1) dalle eventuali quote associative;
2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n.
917/1986;
3) dai proventi delle iniziative assunte
dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
4) dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche o
private, nazionali ed internazionali, anche a sostegno di specifiche
attività e/o progetti;
5) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi
legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non
sono rimborsabili in nessun caso.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
Art. 17
(Esercizio sociale)
L'esercizio sociale va dal giorno 1
gennaio al giorno 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio
preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente
dal Segretario-Tesoriere, fatti propri dal Consiglio Direttivo e
sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati secondo
modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo e
preventivo devono essere presentati in assemblea entro il 30 giugno di
ciascun anno.
Art.
18 (Scioglimento dell'Associazione)
Lo scioglimento dell'associazione è
deliberato dall'assemblea
straordinaria degli associati, secondo modalità e termini di cui al
precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o
impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno
del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei
propri fini;
3) ogni
altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che
animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento
dell'attività.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa,
l'assemblea degli associati in sessione straordinaria deciderà anche in
merito alla destinazione del patrimonio residuo da devolvere ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante
prevalentemente nel settore delle attività di sviluppo e cooperazione
alla crescita delle popolazioni di paesi del terzo mondo e di minori
svantaggiati; della cooperazione all’attività di adozione
internazionale e/o a distanza; ovvero a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della
Legge 662/1996, salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla
Legge.
Art. 19
(Controversie)
Ogni controversia che dovesse
insorgere tra gli associati o tra
alcuni di essi e l'associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione
del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa alla
competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono
et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile,
entro novanta giorni.
Art. 20
(Norma di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri
regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.
Scarica lo Statuto in versione pdf